Art. 25.
                       Sanzioni amministrative
    1. Le  sanzioni  pecuniarie  o amministrative espresse in lire si
intendono  espresse  anche  in  euro, secondo il tasso di conversione
decreto  legislativo  n.  213/1998,  Art.  51, per le infrazioni alla
presente legge, cui dovranno riferirsi anche le province nell'emanare
i rispettivi regolamenti, sono:
      a) uso,  detenzione  nell'esercizio  della  pesca,  di attrezzi
regolamentari  ma  non  consentiti  nelle  circostanze  di tempo e di
luogo: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);
      b) uso,  detenzione  nell'esercizio  della  pesca, di attrezzi,
mezzi,  modalita',  mai  consentita:  L. 300.000  a  L. 1.200.000 (in
misura ridotta L. 400.000);
      c) uso, pasturazione, detenzione nell'esercizio della pesca, di
esche  non  consentite: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta
L. 200.000);
      d) detenzione  nell'esercizio  della  pesca  di  specie ittiche
sottomisura:   da   L. 100.000   a   L. 600.000  (in  misura  ridotta
L. 200.000);
      e) detenzione  nell'esercizio della pesca di specie ittiche per
le quali la pesca e' chiusa o vietata: da L. 100.000 a L. 600.000 (in
misura ridotta L. 200.000);
      f) detenzione  nell'esercizio  della pesca di specie ittiche in
numero  superiore a quello consentito: da L. 100.000 a L. 600.000 (in
misura ridotta L. 200.000);
      g) detenzione  nell'esercizio della pesca di specie ittiche per
un  peso  complessivo  superiore a quello consentito: da L. 100.000 a
L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000);
      h) pesca  senza  licenza: da L. 100.000 a L. 450.000 (in misura
ridotta L. 150.000);
      i) dimenticanza  di  licenza:  da  L. 40.000  a  L. 150.000 (in
misura ridotta L. 50.000);
      j) pesca  senza  tesserino  catture  anche per dimenticanza: da
L. 100.000 a L. 450.000 (in misura ridotta L. 150.000);
      k) mancata   marcatura  del  tesserino  catture  (giornata  e/o
pesci): da L. 40.000 a L. 150.000 (in misura ridotta L. 50.000);
      l) pesca  o  detenzione  di specie ittiche ai fini di attivita'
commerciali  o  di ripopolamento senza le prescritte autorizzazioni o
dove cio' non e' consentito, con particolare riferimento alla pesca e
al  commercio  del  novellame  alle  foci  dei fiumi: da L. 500.000 a
L. 4.000.000 (in misura ridotta L. 1.000.000);
      m) pesca  in  zona  di  divieto: da L. 100.000 a L. 600.000 (in
misura ridotta L. 200.000);
      n) pesca  in periodo di divieto: da L. 100.000 a L. 600.000 (in
misura ridotta L. 200.000);
      o) pesca  nelle  "acque  pregiate  destinate  allo svago" senza
l'autorizzazione  della  provincia:  da  L. 100.000  a L. 600.000 (in
misura ridotta L. 200.000);
      p) pesca  nelle  "acque pregiate destinate allo svago" senza la
tessera dell'associazione che la gestisce: da L. 100.000 a L. 600.000
(in misura ridotta L. 200.000);
      q) pesca   in   acque  in  concessione  di  piscicoltura  senza
autorizzazione  del  concessionario  (riferimento  Art.  33, legge n.
1604/1931):   da   L. 100.000   a   L. 600.000   (in  misura  ridotta
L. 200.000);
      r) prelievo o derivazione di acque a scopo di irrigazione senza
le  prescritte  autorizzazioni: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura
ridotta L. 200.000);
      s) prelievo   o   derivazione   di   acque   per   usi  diversi
dall'irrigazione  senza le prescritte autorizzazioni: da L. 300.000 a
L. 1.200.000 (in misura ridotta L. 400.000);
      t) ripopolamento   o   immissione   di   specie  ittiche  senza
l'autorizzazione  della  provincia:  da L. 500.000 a L. 4.000.000 (in
misura ridotta L. 1.000.000);
      u) per  ogni  altra  infrazione non esplicitamente indicata: da
L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000).
    2. Per   l'applicazione  degli  importi  delle  sanzioni,  si  fa
riferimento  alla  legge  n. 689 del 1981 che regolamenta le sanzioni
amministrative.