Art. 25. Sanzioni amministrative 1. Le sanzioni pecuniarie o amministrative espresse in lire si intendono espresse anche in euro, secondo il tasso di conversione decreto legislativo n. 213/1998, Art. 51, per le infrazioni alla presente legge, cui dovranno riferirsi anche le province nell'emanare i rispettivi regolamenti, sono: a) uso, detenzione nell'esercizio della pesca, di attrezzi regolamentari ma non consentiti nelle circostanze di tempo e di luogo: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000); b) uso, detenzione nell'esercizio della pesca, di attrezzi, mezzi, modalita', mai consentita: L. 300.000 a L. 1.200.000 (in misura ridotta L. 400.000); c) uso, pasturazione, detenzione nell'esercizio della pesca, di esche non consentite: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000); d) detenzione nell'esercizio della pesca di specie ittiche sottomisura: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000); e) detenzione nell'esercizio della pesca di specie ittiche per le quali la pesca e' chiusa o vietata: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000); f) detenzione nell'esercizio della pesca di specie ittiche in numero superiore a quello consentito: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000); g) detenzione nell'esercizio della pesca di specie ittiche per un peso complessivo superiore a quello consentito: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000); h) pesca senza licenza: da L. 100.000 a L. 450.000 (in misura ridotta L. 150.000); i) dimenticanza di licenza: da L. 40.000 a L. 150.000 (in misura ridotta L. 50.000); j) pesca senza tesserino catture anche per dimenticanza: da L. 100.000 a L. 450.000 (in misura ridotta L. 150.000); k) mancata marcatura del tesserino catture (giornata e/o pesci): da L. 40.000 a L. 150.000 (in misura ridotta L. 50.000); l) pesca o detenzione di specie ittiche ai fini di attivita' commerciali o di ripopolamento senza le prescritte autorizzazioni o dove cio' non e' consentito, con particolare riferimento alla pesca e al commercio del novellame alle foci dei fiumi: da L. 500.000 a L. 4.000.000 (in misura ridotta L. 1.000.000); m) pesca in zona di divieto: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000); n) pesca in periodo di divieto: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000); o) pesca nelle "acque pregiate destinate allo svago" senza l'autorizzazione della provincia: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000); p) pesca nelle "acque pregiate destinate allo svago" senza la tessera dell'associazione che la gestisce: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000); q) pesca in acque in concessione di piscicoltura senza autorizzazione del concessionario (riferimento Art. 33, legge n. 1604/1931): da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000); r) prelievo o derivazione di acque a scopo di irrigazione senza le prescritte autorizzazioni: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000); s) prelievo o derivazione di acque per usi diversi dall'irrigazione senza le prescritte autorizzazioni: da L. 300.000 a L. 1.200.000 (in misura ridotta L. 400.000); t) ripopolamento o immissione di specie ittiche senza l'autorizzazione della provincia: da L. 500.000 a L. 4.000.000 (in misura ridotta L. 1.000.000); u) per ogni altra infrazione non esplicitamente indicata: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000). 2. Per l'applicazione degli importi delle sanzioni, si fa riferimento alla legge n. 689 del 1981 che regolamenta le sanzioni amministrative.