Art. 25. Taglio contemporaneo delle matricine e dei polloni 1. Il taglio delle matricine e' consentito solamente in contemporaneita' a quello del bosco ceduo, ad eccezione di quanto indicato al comma 2. 2. In deroga al comma 1, e' consentito, previa richiesta di autorizzazione, conforme all'allegato G, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52, il taglio di matricine finalizzato a consentire l'affermazione e un migliore accrescimento di specie a legname pregiato presenti sporadicamente. L'autorizzazione e' concessa a condizione che l'intervento sia limitato al taglio delle sole piante che ostacolano la crescita di piante con fusto di ottima furma appartenenti alle suddette specie. 3. Per ogni matricina tagliata in violazione ai commi 1 e 2, o senza l'autorizzazione viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, commi 3 e 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001.