Art. 25. Modalita' e limiti 1. L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia di eta' non superiore a 15 mesi, purche' tatuati e/o muniti di microchip ed iscritti all'anagrafe canina, e' consentito anche nel periodo in cui non e' ammesso l'esercizio venatorio con i limiti di seguito indicati: a) l'allenamento e l'addestramento sono consentiti per cinque giorni settimanali, ad eccezione del martedi' e venerdi'; b) ogni cacciatore o gruppo di cacciatori non puo' allenare/addestrare piu' di due cani contemporaneamente; c) nel territorio dell'Ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino di caccia in cui il cacciatore e' residente, nonche' nel territorio dell'ATC e/o CAC in cui il cacciatore e' iscritto, sul territorio a caccia programmata, con esclusione delle zone ove sia vigente il divieto di caccia (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, riserve naturali, parchi naturali regionali, aree di salvaguardia con divieto di caccia nei parchi regionali, parchi nazionali, foreste demaniali, fondi chiusi, zone di rifugio e di ambientamento per la fauna stanziale), e nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie, previo consenso dei concessionari. 2. L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia di eta' non superiore a 15 mesi sono comunque vietati: a) nella zona alpi di maggior tutela, comparto A; b) nella zona alpi di minor tutela, comparto B, e negli ambiti territoriali di caccia, nei mesi di aprile e maggio. 3. Fermo restando il divieto di allenamento e addestramento per la tutela delle coltivazioni in atto, le province, sentiti i comitati di gestione di ATC o CAC, possono disporre ulteriori limitazioni rispetto ai luoghi e ai periodi sopra elencati, per gravi motivi connessi con la tutela della fauna selvatica e in caso di calamita' naturali.