Art. 25.
             Interventi a favore della cultura sportiva

1.  Al  fine  di  sostenere  la  cultura  sportiva  e  contrastare la
diffusione  del  doping  nelle pratiche sportive, la Regione promuove
una  campagna  informativa  nelle  scuole.  2.  Gli oneri di cui alle
attivita'  del  presente  articolo gravano sul capitolo G31502 per un
importo  di  250.000,00 euro per l'esercizio 2007, ai sensi dell'art.
37  della  legge  regionale  20  giugno  2002,  n. 15 (Testo unico in
materia di sport).