Art. 25. Interventi a favore della cultura sportiva 1. Al fine di sostenere la cultura sportiva e contrastare la diffusione del doping nelle pratiche sportive, la Regione promuove una campagna informativa nelle scuole. 2. Gli oneri di cui alle attivita' del presente articolo gravano sul capitolo G31502 per un importo di 250.000,00 euro per l'esercizio 2007, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport).