Art. 25. Riforma delle Agenzie locali per la mobilita' 1. In relazione alle Agenzie locali per la mobilita' la Regione promuove: a) l'adozione di forme organizzative, quali societa' di capitali a responsabilita' limitata il cui statuto preveda che l'amministrazione della societa' sia affidata ad un amministratore unico, che operano sulla base di convenzione tra enti locali di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000; b) lo scorporo delle attivita' gestionali non strettamente connesse con le funzioni proprie attribuite dalla legge regionale alle Agenzie stesse, con particolare riguardo alla gestione del trasporto pubblico locale, della sosta, dei parcheggi, dell'accesso ai centri urbani; c) il superamento delle situazioni di compartecipazione nella proprieta' delle societa' di gestione da parte delle Agenzie locali per la mobilita'; d) l'applicazione del sistema tariffario integrato regionale, con superamento delle funzioni di gestione della tariffazione; e) l'applicazione delle modalita' contrattuali che valorizzano la responsabilita' imprenditoriale del soggetto gestore attraverso la titolarita' dei ricavi tariffari; f) l'accorpamento degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 24; g) la progettazione dei servizi sulla base di una stretta integrazione con gli strumenti di pianificazione di competenza degli enti locali. 2. In conformita' con gli obiettivi della legge i Comuni e le Province decideranno della proprieta' dei beni funzionali all'effettuazione del servizio in conformita' con quanto previsto dall'art. 14, commi 2 e 3 della legge regionale n. 30 del 1998.