Art. 25.

            Riforma delle Agenzie locali per la mobilita'



   1.  In  relazione  alle Agenzie locali per la mobilita' la Regione
promuove:
    a)  l'adozione di forme organizzative, quali societa' di capitali
a    responsabilita'    limitata   il   cui   statuto   preveda   che
l'amministrazione  della  societa'  sia affidata ad un amministratore
unico,  che  operano sulla base di convenzione tra enti locali di cui
all'art. 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
    b)  lo  scorporo  delle  attivita'  gestionali  non  strettamente
connesse  con  le  funzioni  proprie attribuite dalla legge regionale
alle  Agenzie  stesse,  con  particolare  riguardo  alla gestione del
trasporto  pubblico  locale, della sosta, dei parcheggi, dell'accesso
ai centri urbani;
    c)  il  superamento  delle  situazioni di compartecipazione nella
proprieta'  delle  societa' di gestione da parte delle Agenzie locali
per la mobilita';
    d) l'applicazione del sistema tariffario integrato regionale, con
superamento delle funzioni di gestione della tariffazione;
    e) l'applicazione delle modalita' contrattuali che valorizzano la
responsabilita'  imprenditoriale  del  soggetto gestore attraverso la
titolarita' dei ricavi tariffari;
    f)  l'accorpamento  degli  ambiti  territoriali  ottimali  di cui
all'art. 24;
    g)  la  progettazione  dei  servizi  sulla  base  di  una stretta
integrazione  con gli strumenti di pianificazione di competenza degli
enti locali.
   2.  In  conformita'  con  gli  obiettivi della legge i Comuni e le
Province   decideranno   della   proprieta'   dei   beni   funzionali
all'effettuazione  del  servizio  in  conformita' con quanto previsto
dall'art. 14, commi 2 e 3 della legge regionale n. 30 del 1998.