Art. 25 
 
Modificazione  dell'art.  30  del  D.P.G.P.  30  settembre  1994,  n.
                             12-10/Leg. 
 
    1. Al comma 1, lettera b) dell'art. 30 del D.P.G.P. 30  settembre
1994, n. 12-10/Leg dopo le parole «la  scelta  del  contraente»  sono
aggiunte le seguenti: «, salvo il caso in cui si proceda  avvalendosi
di una apposita struttura a cio' preposta».