Art. 25 
 
                              Mobilita' 
 
    1. I dirigenti e il restante personale possono, a domanda, essere
collocati  in  aspettativa  senza  assegni  per  lo  svolgimento   di
attivita' presso soggetti e  organismi,  pubblici  o  privati,  anche
operanti in sede internazionale, i quali  sulla  base  di  specifiche
intese provvedono al relativo trattamento economico e  previdenziale.
Si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.  23-bis  del  decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.