Art. 25 Mobilita' 1. I dirigenti e il restante personale possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivita' presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali sulla base di specifiche intese provvedono al relativo trattamento economico e previdenziale. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 23-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.