Art. 25.
 
                      Altri servizi di diagnosi
   1.  La  casa  di  cura,  oltre  ai  servizi previsti ai precedenti
articoli da 18 a 24,  deve  essere  dotata  degli  altri  servizi  di
diagnosi  necessari  in  relazione  alla  tipologia  e  capacita' del
complesso con obbligo  comunque  dell'esecuzione  delle  piu'  comuni
indagini in fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria.