Art. 25. Esercizio finanziario L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Prima dell'inizio di tale esercizio il consiglio di amministrazione provvede all'approvazione dei relativi bilanci di previsione ed entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso provvede all'approvazione del relativo rendiconto finanziario con allegata la relazione del collegio dei sindaci dei revisori dei conti. Il bilancio di previsione ed il rendiconto finanziario dell'esercizio sono articolati e classificati secondo le disposizioni contenute nella legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con speciale riferimento agli artt. 33 e 72. Del pari i sistemi di rilevazione contabile adottati dall'Istituto devono risultare conformi alle disposizioni contenute nella legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.