Art. 25.
                        Esercizio finanziario
 
   L'esercizio   finanziario   coincide   con  l'anno  solare.  Prima
dell'inizio  di  tale  esercizio  il  consiglio  di   amministrazione
provvede all'approvazione dei relativi bilanci di previsione ed entro
3 mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso provvede all'approvazione
del  relativo  rendiconto  finanziario  con allegata la relazione del
collegio dei sindaci dei revisori dei conti.
   Il   bilancio   di   previsione   ed   il  rendiconto  finanziario
dell'esercizio sono articolati e classificati secondo le disposizioni
contenute nella legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con speciale
riferimento agli artt. 33 e 72.
   Del pari i sistemi di rilevazione contabile adottati dall'Istituto
devono risultare conformi alle  disposizioni  contenute  nella  legge
regionale 29 dicembre 1977, n. 81.