Art. 25. (art. 39 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3) (art. 20 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51) Esame d'idoneita' 1. L'esercizio di un'attivita' para-artigiana vincolata e' subordinato al superamento dell'esame di idoneita'. L'esame comprende le nozioni tecnico-professionali, commerciali e giuridiche necessarie per l'esercizio in proprio di un'attivita' para-artigiana vincolata. 2. Per l'ammissione all'esame di idoneita' sono richiesti: a) un'esperienza professionale nell'attivita' para-artigiana oggetto dell'esame oppure in attivita' para-artigiana affine o attivita' artigiana similare. Il periodo dell'esperienza per le singole attivita' e' stabilito con regolamento della giunta provinciale su proposta della commissione provinciale dell'artigianato; b) il possesso dell'attestato di esame di fine apprendistato, laddove l'apprendistato e' previsto dal regolamento. 3. L'ammissione all'esame e' disposta su domanda dell'interessato. Tale domanda deve contenere le generalita' del richiedente ed essere corredata: a) dal certificato di residenza; b) dall'attestazione dell'esperienza professionale di cui al secondo comma del presente articolo; c) dall'attestato di esame di fine apprendistato. 4. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 14 del presente testo unico.