Art. 25.
          (art. 39 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
         (art. 20 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)
                          Esame d'idoneita'
 
   1.   L'esercizio   di  un'attivita'  para-artigiana  vincolata  e'
subordinato al superamento dell'esame di idoneita'. L'esame comprende
le nozioni tecnico-professionali, commerciali e giuridiche necessarie
per l'esercizio in proprio di un'attivita' para-artigiana  vincolata.
   2. Per l'ammissione all'esame di idoneita' sono richiesti:
     a)  un'esperienza  professionale  nell'attivita'  para-artigiana
oggetto  dell'esame  oppure  in  attivita'  para-artigiana  affine  o
attivita'  artigiana  similare.  Il  periodo  dell'esperienza  per le
singole  attivita'  e'  stabilito  con   regolamento   della   giunta
provinciale     su    proposta    della    commissione    provinciale
dell'artigianato;
     b)  il  possesso  dell'attestato di esame di fine apprendistato,
laddove l'apprendistato e' previsto dal regolamento.
   3. L'ammissione all'esame e' disposta su domanda dell'interessato.
Tale domanda deve contenere le generalita' del richiedente ed  essere
corredata:
     a) dal certificato di residenza;
     b)  dall'attestazione  dell'esperienza  professionale  di cui al
secondo comma del presente articolo;
     c) dall'attestato di esame di fine apprendistato.
   4.  Si  applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 14 del
presente testo unico.