Art. 25.
              Attivita' sociali, culturali e ricreative
 
   1.  Le  attivita'  culturali, ricreative e assistenziali, promosse
nell'ente,  dovranno  essere  gestite  da   organismi   formati   dai
rappresentanti  dei  dipendenti,  in  conformita'  a  quanto previsto
dall'art. 11 dello statuto dei lavoratori.
   2.  Per  l'attuazione  delle suddette attivita', l'Amministrazione
puo' iscrivere in bilancio apposito stanziamento.