Art. 25. Attivita' sociali, culturali e ricreative 1. Le attivita' culturali, ricreative e assistenziali, promosse nell'ente, dovranno essere gestite da organismi formati dai rappresentanti dei dipendenti, in conformita' a quanto previsto dall'art. 11 dello statuto dei lavoratori. 2. Per l'attuazione delle suddette attivita', l'Amministrazione puo' iscrivere in bilancio apposito stanziamento.