Art. 25.
              Procedimento disciplinare per il capitano
 
   1.  Il  capitano  che  commetta le infrazioni di cui al precedente
art. 23, puo' essere sospeso e, nei casi  piu'  gravi,  revocato  con
deliberazione   del   consiglio  comunale,  sentito,  ove  ne  faccia
richiesta, l'interessato.
   2.  La sospensione e la revoca opera con gli effetti e per i tempi
stabiliti per i barracelli.
   3. In caso di inerzia dell'amministrazione competente, si provvede
ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.