Art. 25. Garanzie per il rimborso di mutui e prestiti della Regione 1. La Regione, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti di cui all'art. 18 della legge regionale 8 luglio 1997, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, puo' rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate tributarie di cui al titolo primo del bilancio annuale. 2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato dalla Regione all'Azienda di credito che svolge il servizio di cassa e costituisce titolo esecutivo.