Art. 25.
                              Registro
 
  1.  I  capi  immessi e quelli abbattuti, devono essere annotati dal
titolare dell'azienda, di volta in volta,  in  apposite  sezioni  sul
registro  vidimato  dalla  Amministrazione  provinciale. Nel registro
vengono giornalmente annotate le generalita' delle persone ammesse al
prelievo rilevate dalla licenza di porto  di  fucile.  Tale  registro
deve  essere  esibito  a richiesta degli agenti di vigilanza indicati
dall'articolo 48 della legge regionale n. 29/1994.