Art. 25. Registro 1. I capi immessi e quelli abbattuti, devono essere annotati dal titolare dell'azienda, di volta in volta, in apposite sezioni sul registro vidimato dalla Amministrazione provinciale. Nel registro vengono giornalmente annotate le generalita' delle persone ammesse al prelievo rilevate dalla licenza di porto di fucile. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli agenti di vigilanza indicati dall'articolo 48 della legge regionale n. 29/1994.