Art. 25.
                     Dotazione organica dell'USL
 
  1.  La  dotazione organica complessiva numerica dell'USL, stabilita
dall'allegato C alla L.R. 56/1988, e' aumentata  di  n.  3  posti  di
primario  (2  livello  dirigenziale)  per  far  fronte  alle esigenze
derivanti dall'istituzione delle tre nuove unita' operative  previste
dall'art.  21 e di due posti di operatore professionale collaboratore
in applicazione dell'art. 4, comma 5.
  2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:
   a)  i  141  posti di operatore professionale di 2a. categoria come
rideterminati, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 24 dicembre
1993, n. 537 (Interventi correttivi  di  finanza  pubblica),  con  la
deliberazione  del  Direttore  generale  dell'USL  n.  1550 in data 2
maggio 1995, successivamente modificata dalla deliberazione  n.  1752
in  data  15  maggio  1995,  sono trasformati in altrettanti posti di
operatore professionale di 1  categoria,  personale  infermieristico,
infermieri  professionali,  con  l'avvertenza  che i 46 posti vacanti
possono essere coperti secondo la vigente normativa per l'accesso  ai
posti   dell'USL,   mentre   i   rimanenti  95  posti,  collocati  in
soprannumero e ad esaurimento del personale attualmente in  servizio,
sono coperti man mano che si rendono vacanti;
   b)  25  posti  di  ausiliario  socio-sanitario sono trasformati in
altrettanti posti di operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA).
  3. La suddivisione del personale fra le varie unita'  operative  ed
unita' dipartimentali effettuata dall'allegato C alla L.R. 56/1988 e'
soppressa;   l'assegnazione   del   personale   e'   effettuata   con
provvedimento del direttore generale.
  4.  Ogni  anno,  sulla  base  delle  previsioni  del  contratto  di
programma,  l'USL  verifica la congruita' della dotazione organica e,
previo esame dei carichi di lavoro, a condizione che sia garantita la
relativa  copertura  finanziaria,  con  provvedimento  del  direttore
generale  vengono  eventualmente  rideterminate  sia  la  consistenza
numerica che le figure professionali necessarie e la nuova  dotazione
organica e' inserita nel piano strategico di sviluppo.
  5. In sede di prima applicazione la verifica della congruita' della
dotazione organica e' effettuata entro un anno dall'entrata in vigore
della  presente  legge  ed  in  ogni caso in sede di approvazione del
primo piano strategico di sviluppo.