Art. 25. Dotazione organica dell'USL 1. La dotazione organica complessiva numerica dell'USL, stabilita dall'allegato C alla L.R. 56/1988, e' aumentata di n. 3 posti di primario (2 livello dirigenziale) per far fronte alle esigenze derivanti dall'istituzione delle tre nuove unita' operative previste dall'art. 21 e di due posti di operatore professionale collaboratore in applicazione dell'art. 4, comma 5. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) i 141 posti di operatore professionale di 2a. categoria come rideterminati, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), con la deliberazione del Direttore generale dell'USL n. 1550 in data 2 maggio 1995, successivamente modificata dalla deliberazione n. 1752 in data 15 maggio 1995, sono trasformati in altrettanti posti di operatore professionale di 1 categoria, personale infermieristico, infermieri professionali, con l'avvertenza che i 46 posti vacanti possono essere coperti secondo la vigente normativa per l'accesso ai posti dell'USL, mentre i rimanenti 95 posti, collocati in soprannumero e ad esaurimento del personale attualmente in servizio, sono coperti man mano che si rendono vacanti; b) 25 posti di ausiliario socio-sanitario sono trasformati in altrettanti posti di operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA). 3. La suddivisione del personale fra le varie unita' operative ed unita' dipartimentali effettuata dall'allegato C alla L.R. 56/1988 e' soppressa; l'assegnazione del personale e' effettuata con provvedimento del direttore generale. 4. Ogni anno, sulla base delle previsioni del contratto di programma, l'USL verifica la congruita' della dotazione organica e, previo esame dei carichi di lavoro, a condizione che sia garantita la relativa copertura finanziaria, con provvedimento del direttore generale vengono eventualmente rideterminate sia la consistenza numerica che le figure professionali necessarie e la nuova dotazione organica e' inserita nel piano strategico di sviluppo. 5. In sede di prima applicazione la verifica della congruita' della dotazione organica e' effettuata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ed in ogni caso in sede di approvazione del primo piano strategico di sviluppo.