Art. 25 
 
Contenimento della spesa e valorizzazione  delle  risorse  umane  nel
                          settore forestale 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 6 aprile 1996,  n.
16 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la  lettera  q)  sono
aggiunte le seguenti lettere: 
    q-bis) interventi finalizzati  alla  tutela  e  al  miglioramento
ambientale e alla prevenzione del dissesto idrogeologico; 
    q-ter) interventi finalizzati al miglioramento dell'attrattivita'
del paesaggio rurale e ambientale e alla Rete Natura 2000; 
    q-quater)  manutenzione  delle  aree  verdi  pubbliche,  di  siti
archeologi e miniere di zolfo; 
    q-quinquies)  interventi  di  natura   agroforestale   nei   beni
confiscati  alla  mafia  non  assegnati  oppure  assegnati  ad   enti
pubblici; 
    q-sexies) cura, pulizia  e  scerbatura  meccanica  e  manuale  di
parchi, siti archeologici,  siti  di  importanza  comunitaria  (SIC),
delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione
speciali (ZPS); 
    q-septies) cura e pulizia delle proprieta' del demanio  marittimo
e di fiumi, torrenti, laghi; 
    q-octies) cura, pulizia e scerbatura  del  verde  presente  nelle
scuole pubbliche, universita', centri di ricerca, musei,  ospedali  e
stabili nella disponibilita' delle forze dell'ordine; 
    q-nonies) cura e pulizia del verde  pubblico  di  proprieta'  dei
comuni.". 
  2. Dopo il comma 9  bis  dell'art.  14  della  legge  regionale  n.
16/1996 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  sono  aggiunti  i
seguenti commi: 
  "9 ter. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere  realizzati
a seguito di convenzione con gli enti proprietari  dei  terreni,  con
enti morali e associazioni di volontariato per la  realizzazione  dei
quali il Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali fornisce il
personale di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di  cui
all'art. 45 ter  nonche'  le  attrezzature  necessarie,  rimanendo  a
carico degli enti proprietari ogni altro onere. 
  9 quater. Gli enti di cui  all'art.  1  della  legge  regionale  15
maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni nonche'  le
aziende, agenzie, consorzi, istituti,  organismi  ed  enti  regionali
comunque    denominati    sottoposti    a    tutela    e    vigilanza
dell'amministrazione regionale, realizzano gli interventi  ricompresi
fra quelli di cui al comma 1, prioritariamente attraverso la  stipula
della convenzione di cui al comma 9 ter con il Dipartimento regionale
Azienda  regionale  delle  Foreste  demaniali,  ove  se  ne   accerti
l'economicita'  rispetto  ad  altre  soluzioni.  Il  rispetto   delle
presenti disposizioni costituisce  elemento  valutabile  dell'operato
degli organi di amministrazione degli enti e dei soggetti di  cui  al
presente comma. Le citate disposizioni si applicano,  altresi',  agli
enti locali. 
  9 quinquies. Le disposizioni di cui al comma 9 quater si applicano,
altresi', alle societa' a totale o maggioritaria partecipazione della
Regione.". 
  3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge,  con  decreto  del  Presidente  della  Regione,  su   proposta
dell'Assessorato  regionale  delle  risorse  agricole  e  alimentari,
previa delibera della Giunta regionale, sono adottate  le  occorrenti
disposizioni attuative. 
  4. All'art. 53  della  legge  regionale  n.  16/1996  e  successive
modifiche ed integrazioni, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  '5 bis. La mancata presentazione del lavoratore alla  richiesta  di
avviamento, non giustificata da gravi e comprovati  motivi,  comporta
la cancellazione e permanente  esclusione  dall'elenco  speciale  dei
lavoratori forestali di cui all'art. 45 ter.'. 
  5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
  6. Il Comitato regionale forestale, di cui  all'art.  5  ter  della
legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, e'
soppresso. 
  7.  Le  prestazioni  relative   alla   progettazione   preliminare,
definitiva ed esecutiva nonche' alla direzione  dei  lavori  ed  agli
incarichi di supporto  tecnico-amministrativo  per  le  attivita'  di
forestazione, di sistemazione idraulicoforestale ed idraulico-agraria
sono    espletate     esclusivamente     da     personale     interno
dell'amministrazione regionale, (Inciso omesso  in  quanto  impugnato
dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
  8. Per il personale di cui agli articoli 45  ter,  46  e  47  della
legge regionale n. 16/1996 e  successive  modifiche  ed  integrazioni
nonche' per il personale di cui al comma 7 dell'art. 44  della  legge
regionale 14 aprile 2006, n. 14,  alle  dipendenze  del  Dipartimento
Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del Corpo forestale
della  Regione  siciliana  per  l'espletamento  delle  attivita'   di
sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed  idraulicoagraria,
imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed
attivita' connesse, difesa del  suolo,  valorizzazione  ambientale  e
paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del  territorio,
ivi  compresa  la  gestione  delle  aree   protette,   difesa   della
vegetazione dagli incendi, e' autorizzata per l'esercizio finanziario
2013 la spesa complessiva nel limite massimo di 150.000  migliaia  di
euro - UPB 10.5.1.3.2 - e nel limite massimo di  50.000  migliaia  di
euro - UPB 12.4.1.3.2 - e l'ulteriore spesa di 5.000 migliaia di euro
per l'IRAP che assicura in via  prioritaria  le  giornate  lavorative
entro  il  limite  massimo  fissato  dalla  legge  per  le   garanzie
occupazionali ovvero, previa intesa con le organizzazioni  sindacali,
il finanziamento totale o parziale del meccanismo di sostituzione per
la copertura dei posti resisi  disponibili  di  cui  all'articolo  52
della  legge  regionale  n.  16/1996  e   successive   modifiche   ed
integrazioni. L'onere  complessivo  per  l'applicazione  della  legge
regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni non  puo'
superare, nell'esercizio 2013, lo stanziamento previsto dal  presente
articolo. 
  9.  Per  l'espletamento   delle   attivita'   di   sistemazione   e
manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria,  imboschimento
e rimboschimento, miglioramento dei  boschi  esistenti  ed  attivita'
connesse,   difesa   del   suolo,   valorizzazione    ambientale    e
paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del  territorio,
ivi  compresa  la  gestione  delle  aree   protette,   difesa   della
vegetazione dagli incendi, di  competenza  dei  dipartimenti  Azienda
regionale delle foreste demaniali e Comando del Corpo forestale della
Regione siciliana, svolte mediante l'utilizzo  dei  soggetti  di  cui
agli articoli 45 ter, 46 e 47 della  legge  regionale  n.  16/1996  e
successive modifiche ed integrazioni nonche'  di  quelli  di  cui  al
comma 7 dell'art. 44 della legge regionale n. 14/2006,  il  pagamento
delle spese non puo' essere disposto mediante l'emissione  di  ordini
di accreditamento di cui all'art. 13 della legge regionale  8  luglio
1977, n. 47. 
  10. Il personale di cui al  comma  8  puo'  essere  utilizzato  dai
comuni, previa stipula di  convenzione  con  i  dipartimenti  Azienda
regionale delle foreste demaniali e Comando del Corpo forestale della
Regione siciliana, per le medesime finalita' di cui al comma 8. 
  11. Al fine di assicurare le giornate lavorative entro e non  oltre
il limite massimo fissato dalla legge per le  garanzie  occupazionali
di cui al presente articolo, i medesimi soggetti sono utilizzati  con
priorita' nei progetti a titolarita' o regia regionale finanziati con
fondi extraregionali.