Art. 25 Finanziamento delle domande di societa' sportive non professionistiche regionali 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare le domande presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 53, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), dalle societa' sportive non professionistiche regionali di cui all' articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), e relative ai campionati 2014-2015. 2. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unita' di bilancio 1.3.1.5037 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 e del capitolo 8998 di nuova istituzione con la denominazione "Finanziamento alle societa' sportive che nei diversi sport di squadra militano nei campionati di rango piu' elevato-domande relative ai campionati 2014-2015". 3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2015 a carico dell'unita' di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 8978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.