Art. 25 
 
          Finanziamento delle domande di societa' sportive 
                   non professionistiche regionali 
 
  1. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  finanziare  le
domande presentate ai sensi dell'articolo 2, comma  53,  della  legge
regionale 30 dicembre 2014, n. 27  (Legge  finanziaria  2015),  dalle
societa'  sportive  non  professionistiche  regionali  di  cui   all'
articolo 8, comma 63, della legge regionale 25  gennaio  2002,  n.  3
(Legge finanziaria 2002), e relative ai campionati 2014-2015. 
  2. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa di
140.000 euro  per  l'anno  2015  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
1.3.1.5037  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno  2015  e
del  capitolo  8998  di  nuova  istituzione  con   la   denominazione
"Finanziamento alle  societa'  sportive  che  nei  diversi  sport  di
squadra  militano  nei  campionati  di  rango  piu'   elevato-domande
relative ai campionati 2014-2015". 
  3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si  provvede
mediante storno di pari importo per l'anno 2015 a carico  dell'unita'
di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 8978 dello stato di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2015-2017  e  del
bilancio per l'anno 2015.