Art. 25 
 
                            Sovra canoni 
 
  1. Tutte  le  funzioni  e  le  risorse  relative  ai  sovra  canoni
spettanti ai sensi dell'art. 53 del  r.d.  1775/1933  e  dell'art.  1
della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme  modificatrici  del  T.U.
delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici), introitate dalle
province alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  sono
trasferite, con deliberazione della Giunta regionale, direttamente ai
comuni interessati ai sensi dell'art. 6-bis, comma 4, della legge  16
luglio 1997, n. 228 (Conversione in  legge,  con  modificazioni,  del
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130,  recante  disposizioni  urgenti
per prevenire e fronteggiare  gli  incendi  boschivi  sul  territorio
nazionale,  nonche'  interventi  in  materia  di  protezione  civile,
ambiente e agricoltura).