Art. 25 Sovra canoni 1. Tutte le funzioni e le risorse relative ai sovra canoni spettanti ai sensi dell'art. 53 del r.d. 1775/1933 e dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici), introitate dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite, con deliberazione della Giunta regionale, direttamente ai comuni interessati ai sensi dell'art. 6-bis, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 228 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonche' interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura).