Art. 25 
Modificazioni dell'art. 24 della legge provinciale 17 settembre 2013,
  n. 19 (legge provinciale sulla valutazione  di  impatto  ambientale
  2013). 
  1. Dopo la  lettera  e)  del  comma  2  dell'art.  24  della  legge
provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 e'  inserita
la seguente: 
  «e-bis) la promozione delle oil free zone, nel rispetto dei criteri
e  delle  condizioni  individuati  con  deliberazione  della   Giunta
provinciale;». 
  2. All'inizio del comma 3  dell'art.  24  della  legge  provinciale
sulla valutazione di impatto ambientale 2013 sono inserite le parole:
«Ad eccezione degli interventi previsti dal comma 2, lettera  e-bis),
che  possono  beneficiare  anche  dei   finanziamenti   eventualmente
previsti dalla normativa statale per le medesime finalita',». 
  3. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti da quest'articolo
si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.