Art. 25 Modificazioni dell'art. 24 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013). 1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 e' inserita la seguente: «e-bis) la promozione delle oil free zone, nel rispetto dei criteri e delle condizioni individuati con deliberazione della Giunta provinciale;». 2. All'inizio del comma 3 dell'art. 24 della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 sono inserite le parole: «Ad eccezione degli interventi previsti dal comma 2, lettera e-bis), che possono beneficiare anche dei finanziamenti eventualmente previsti dalla normativa statale per le medesime finalita',». 3. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.