Art. 25 
 
Avvio della procedura di verifica di assoggettabilita'.  Sostituzione
            dell'art. 48 della legge regionale n. 10/2010 
 
  1. L'art. 48 della legge regionale n.  10/2010  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art.  48  (Disposizioni  per   la   procedura   di   verifica   di
assoggettabilita'). - 1. Per i  progetti  compresi  nell'allegato  IV
alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 il proponente,
ai fini della trasmissione del progetto preliminare  e  dello  studio
preliminare ambientale di cui  all'art.  20,  comma  1  del  medesimo
decreto, presenta all'autorita' competente un'istanza  di  avvio  del
procedimento di verifica di assoggettabilita'. 
  2. Lo studio preliminare ambientale tiene conto dei criteri di  cui
all'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006
e descrive anche la relazione  del  pro  getto  con  le  norme  ed  i
vincoli, nonche' con i piani  e  programmi  a  carattere  settoriale,
territoriale, ambientale e paesaggistico. 
  3. L'autorita' competente ed i comuni interessati  garantiscono  la
possibilita' da parte del pubblico di consultare la documentazione di
cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n.  152/2006  e  di
estrarne copia. 
  4.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  47,  commi  3  e  4,
l'autorita' competente, ai fini dell'adozione  del  provvedimento  di
verifica, puo'  richiedere  il  contributo  tecnico  istruttorio  dei
soggetti competenti in materia ambientale, assegnando loro un congruo
termine. 
  5.  Qualora  la  valutazione  di  incidenza,  ove  compresa   nella
procedura di verifica di assoggettabilita'  ai  sensi  dell'art.  10,
comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  152/2006,   sia   negativa,
l'autorita'  competente   con   il   provvedimento   conclusivo   del
procedimento dispone l'assoggettamento del progetto alla procedura di
VIA. 
  6.  Qualora  il  proponente  non  ottemperi   alla   richiesta   di
integrazioni di cui all'art. 20, comma 4, del decreto legislativo  n.
152/2006, o ritiri l'istanza,  non  si  procede  all'ulteriore  corso
della valutazione. E' facolta' del proponente  presentare  una  nuova
istanza,  che  tenga  conto  di  quanto  evidenziato   dall'autorita'
competente nella richiesta di integrazioni.».