Art. 25 Avvio della procedura di verifica di assoggettabilita'. Sostituzione dell'art. 48 della legge regionale n. 10/2010 1. L'art. 48 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 48 (Disposizioni per la procedura di verifica di assoggettabilita'). - 1. Per i progetti compresi nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 il proponente, ai fini della trasmissione del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale di cui all'art. 20, comma 1 del medesimo decreto, presenta all'autorita' competente un'istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilita'. 2. Lo studio preliminare ambientale tiene conto dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e descrive anche la relazione del pro getto con le norme ed i vincoli, nonche' con i piani e programmi a carattere settoriale, territoriale, ambientale e paesaggistico. 3. L'autorita' competente ed i comuni interessati garantiscono la possibilita' da parte del pubblico di consultare la documentazione di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e di estrarne copia. 4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 47, commi 3 e 4, l'autorita' competente, ai fini dell'adozione del provvedimento di verifica, puo' richiedere il contributo tecnico istruttorio dei soggetti competenti in materia ambientale, assegnando loro un congruo termine. 5. Qualora la valutazione di incidenza, ove compresa nella procedura di verifica di assoggettabilita' ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, sia negativa, l'autorita' competente con il provvedimento conclusivo del procedimento dispone l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA. 6. Qualora il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni di cui all'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, o ritiri l'istanza, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. E' facolta' del proponente presentare una nuova istanza, che tenga conto di quanto evidenziato dall'autorita' competente nella richiesta di integrazioni.».