Art. 26.
                            Finanziamenti
    1. Al  finanziamento  della  presente  legge  la Regione Calabria
provvede  sia  con fondi del proprio bilancio che con la ripartizione
degli  introiti  delle  tasse  e  soprattasse sulle licenze di pesca,
secondo i seguenti parametri:
      il 10 per cento dell'intero montante alla Regione stessa per le
spese  d'istituto  e per la predisposizione dei modelli delle licenze
di pesca;
      il   10   per  cento  dell'intero  montante  da  ripartire  tra
associazioni  iscritte  all'albo regionale in misura proporzionale al
numero dei loro iscritti;
      il  rimanente  80  per  cento  del  montante  alle province per
l'esercizio   delle   funzioni  amministrative  secondo  la  seguente
tabella:
        a) il  55  per cento in base alla estensione dei corpi idrici
utili per l'attivita' alieutica di competenza;
        b) il  25  per  cento  in  base al numero di licenze di pesca
valide e attive sul territorio di competenza.
    2. Gli  introiti  derivanti  dalle  sanzioni  amministrative, dai
risarcimenti dei danni alla fauna delle acque interne e da ogni altra
somma  introitata  in dipendenza delle violazioni alla presente legge
ed   alle   norme   ad   essa   correlate   spettano  alla  provincia
territorialmente   competente,  la  quale  li  riutilizzera'  per  il
potenziamento  del  servizio  di sorveglianza sia degli effettivi che
dei volontari.