Art. 26.
Progetti  di  risanamento  delle  imprese nei confronti dell'ambiente
esterno  e  piani  di  contenimento ed abbattimento del rumore di cui
            all'Art. 10, comma 5 della legge n. 447/1995
    1.  Tutte  le imprese interessate ai sensi dell'Art. 15, comma 2,
della  legge  n. 447/1995, entro sei mesi dalla data di pubblicazione
della  classificazione in zone acustiche di cui all'Art. 12, comma 5,
presentano al comune un progetto di risanamento che contiene:
      a) l'indicazione  della  tipologia  di attivita' ed il relativo
codice, secondo la vigente classificazione delle attivita' economiche
stabilita dall'ISTAT;
      b) l'indicazione   della  zona  di  appartenenza  e  di  quelle
circostanti,  secondo  quanto  previsto dalla classificazione in zone
acustiche,  allegando  una  o  piu' planimetrie orientate ed in scala
opportuna;
      c) l'indicazione   della   posizione   delle  sorgenti,  sonore
connesse  all'attivita',  specificando  se sono poste all'aperto o in
locali  chiusi,  utilizzando  una  o piu' planimetrie orientate ed in
scala opportuna;
      d) l'elenco   delle   attivita',   dei   cicli   tecnologici  o
apparecchiature che danno luogo ad immissione di rumore nell'ambiente
esterno;
      e) la  descrizione  delle attivita' e/o del ciclo tecnologico e
l'elenco delle attrezzature e degli impianti esistenti precisando:
        1) se trattasi di attivita' o di impianto a ciclo continuo;
        2)  le caratteristiche temporali di funzionamento nel periodo
diurna   e/o   notturno   con   specificazione  della  durata,  della
continuita'  o  della  discontinuita',  della frequenza di esercizio,
della contemporaneita' di esercizio delle sorgenti sonore;
        3)  le  condizioni di attivita' o di esercizio corrispondenti
al massimo livello di rumore;
      f) i  rilevamenti fonometrici effettuati, con l'indicazione dei
relativi valori, posizioni, periodo e durata;
      g) l'indicazione  delle  motivazioni tecniche che hanno portato
alla scelta delle modalita' di adeguamento previste dal progetto;
      h) l'indicazione  del  tempo  richiesto  per  l'esecuzione  del
progetto,  che comunque non deve superare i trenta mesi e le relative
motivazioni.
    2.  Le  societa'  e  gli  enti  gestori  di  servizi  pubblici di
trasporto e delle connesse infrastrutture di cui all'Art. 10, comma 5
della legge n. 447/1995, presentano al comune i piani di contenimento
e di abbattimento del rumore, secondo quanto previsto dal citato Art.
10 e dalle relative disposizioni di attuazione.
    3.   Il   comune   approva   i   progetti  ed  i  piani  di  cui,
rispettivamente,  ai  commi  1  e  2, entro novanta giorni dalla loro
ricezione.  Decorso  inutilmente tale termine, il progetto si intende
approvato.