Art. 26. Progetti di risanamento delle imprese nei confronti dell'ambiente esterno e piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'Art. 10, comma 5 della legge n. 447/1995 1. Tutte le imprese interessate ai sensi dell'Art. 15, comma 2, della legge n. 447/1995, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della classificazione in zone acustiche di cui all'Art. 12, comma 5, presentano al comune un progetto di risanamento che contiene: a) l'indicazione della tipologia di attivita' ed il relativo codice, secondo la vigente classificazione delle attivita' economiche stabilita dall'ISTAT; b) l'indicazione della zona di appartenenza e di quelle circostanti, secondo quanto previsto dalla classificazione in zone acustiche, allegando una o piu' planimetrie orientate ed in scala opportuna; c) l'indicazione della posizione delle sorgenti, sonore connesse all'attivita', specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi, utilizzando una o piu' planimetrie orientate ed in scala opportuna; d) l'elenco delle attivita', dei cicli tecnologici o apparecchiature che danno luogo ad immissione di rumore nell'ambiente esterno; e) la descrizione delle attivita' e/o del ciclo tecnologico e l'elenco delle attrezzature e degli impianti esistenti precisando: 1) se trattasi di attivita' o di impianto a ciclo continuo; 2) le caratteristiche temporali di funzionamento nel periodo diurna e/o notturno con specificazione della durata, della continuita' o della discontinuita', della frequenza di esercizio, della contemporaneita' di esercizio delle sorgenti sonore; 3) le condizioni di attivita' o di esercizio corrispondenti al massimo livello di rumore; f) i rilevamenti fonometrici effettuati, con l'indicazione dei relativi valori, posizioni, periodo e durata; g) l'indicazione delle motivazioni tecniche che hanno portato alla scelta delle modalita' di adeguamento previste dal progetto; h) l'indicazione del tempo richiesto per l'esecuzione del progetto, che comunque non deve superare i trenta mesi e le relative motivazioni. 2. Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle connesse infrastrutture di cui all'Art. 10, comma 5 della legge n. 447/1995, presentano al comune i piani di contenimento e di abbattimento del rumore, secondo quanto previsto dal citato Art. 10 e dalle relative disposizioni di attuazione. 3. Il comune approva i progetti ed i piani di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, entro novanta giorni dalla loro ricezione. Decorso inutilmente tale termine, il progetto si intende approvato.