Art. 26. Turno dei boschi cedui 1. Per i boschi cedui il turno dei tagli e' cosi' regolato: a) per il leccio, il corbezzolo e le altre specie della macchia mediterranea: da anni venticinque ad anni quaranta; b) per le querce caducifoglie: da anni diciotto ad anni quaranta; c) per i carpini e l'orniello: da anni quindici ad anni quaranta; d) per il castagno un turno minimo pari a anni quindici; e) per il faggio: da anni venticinque ad anni trentacinque; f) per l'ontano nero, il nocciolo, la robinia, i salici, i pioppi bianco, nero e tremolo un turno minimo pari a dieci anni. 2. Il turno regolato dal comma 1 si basa sull'eta' raggiunta dai polloni. 3. Per i boschi cedui misti si osserva il turno della specie prevalente. 4. L'ente competente per territorio puo' autorizzare tagli in deroga ai turni minimi di cui al comma 1 per i cedui di castagno posti nelle aree con gravi problemi fitosanitari e per il prelievo di talee necessarie per opere di ingegneria naturalistica. 5. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, commi 3 e 11 della legge regionale n. 28/2001.