Art. 26.
                       Turno dei boschi cedui
    1. Per i boschi cedui il turno dei tagli e' cosi' regolato:
      a) per il leccio, il corbezzolo e le altre specie della macchia
mediterranea: da anni venticinque ad anni quaranta;
      b) per  le  querce  caducifoglie:  da  anni  diciotto  ad  anni
quaranta;
      c) per  i  carpini  e  l'orniello:  da  anni  quindici  ad anni
quaranta;
      d) per il castagno un turno minimo pari a anni quindici;
      e) per il faggio: da anni venticinque ad anni trentacinque;
      f) per  l'ontano  nero,  il  nocciolo,  la robinia, i salici, i
pioppi bianco, nero e tremolo un turno minimo pari a dieci anni.
    2.  Il turno regolato dal comma 1 si basa sull'eta' raggiunta dai
polloni.
    3.  Per  i  boschi  cedui  misti si osserva il turno della specie
prevalente.
    4.  L'ente  competente  per  territorio puo' autorizzare tagli in
deroga  ai  turni  minimi  di  cui al comma 1 per i cedui di castagno
posti nelle aree con gravi problemi fitosanitari e per il prelievo di
talee necessarie per opere di ingegneria naturalistica.
    5. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti
viene  applicata la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, commi
3 e 11 della legge regionale n. 28/2001.