Art. 26.
                          Norma finanziaria
    La  presente  legge  non  comporta  oneri finanziari aggiuntivi a
carico del bilancio regionale.
    Per  gli  esercizi  successivi  al  2004  si  fa  fronte  con gli
stanziamenti  iscritti  e  determinati  dalle  leggi  di bilancio sui
capitoli 21625 U.P.B. 13 01 002 e 22425 U.P.B. 13 02 001.