Art. 26. Contributi per lo smaltimento di carcasse animali 1. La Regione, al fine di incentivare il regolare smaltimento mediante la rimozione e la distruzione delle carcasse animali dei capi morti in azienda ed impedire la diffusione nell'ambiente di materiale a rischio sanitario, nonche' per agevolare l'attuazione del piano di sorveglianza in materia di epizoozie, concede agli allevatori un contributo, aggiuntivo a quello gia' previsto dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38), sul costo del premio della polizza assicurativa a garanzia del rischio di rimozione dei capi morti e distruzione delle carcasse. 2. La giunta regionale con successiva deliberazione stabilisce criteri e modalita' per la concessione del contributo di cui al comma 1 in conformita' a quanto previsto dall'art. 16, lettere d), e) ed f) del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001. 3. Agli oneri di cui al presente articoli si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo denominato «Concorso al pagamento del premio assicurativo per lo smaltimento delle carcasse di animali morti in allevamenti» nell'ambito dell'UPB B11 con lo stanziamento, per l'esercizio 2007, di 300.000,00 euro con corrispondente riduzione del capitolo B11530.