Art. 26.
          Contributi per lo smaltimento di carcasse animali

1.  La  Regione,  al  fine  di  incentivare  il  regolare smaltimento
mediante  la  rimozione  e  la distruzione delle carcasse animali dei
capi  morti  in  azienda  ed  impedire la diffusione nell'ambiente di
materiale a rischio sanitario, nonche' per agevolare l'attuazione del
piano   di   sorveglianza  in  materia  di  epizoozie,  concede  agli
allevatori  un  contributo,  aggiuntivo  a quello gia' previsto dallo
Stato  ai  sensi  del  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n. 102
Interventi  finanziari  a  sostegno  delle  imprese agricole, a norma
dell'art.  1,  comma  2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38),
sul  costo  del  premio  della  polizza  assicurativa  a garanzia del
rischio  di rimozione dei capi morti e distruzione delle carcasse. 2.
La giunta regionale con successiva deliberazione stabilisce criteri e
modalita'  per  la  concessione  del  contributo di cui al comma 1 in
conformita'  a quanto previsto dall'art. 16, lettere d), e) ed f) del
Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006
relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti
di  Stato  a  favore  delle  piccole  e  medie  imprese  attive nella
produzione  di  prodotti  agricoli e recante modifica del Regolamento
(CE) n. 70/2001.
3.  Agli  oneri  di  cui  al  presente  articoli si provvede mediante
l'istituzione   di  un  apposito  capitolo  denominato  «Concorso  al
pagamento  del  premio assicurativo per lo smaltimento delle carcasse
di  animali  morti  in  allevamenti»  nell'ambito dell'UPB B11 con lo
stanziamento,   per   l'esercizio   2007,   di  300.000,00  euro  con
corrispondente riduzione del capitolo B11530.