Art. 26.
                            Mutui passivi

   1.  La  Giunta  regionale,  ai  sensi  dell'art.  23  della  legge
regionale  25  marzo  2002, n. 3, e' autorizzata, nel corso dell'anno
finanziario  2008  e  nel  rispetto  delle  condizioni  indicate  nel
presente  articolo  a  stipulare  mutai  passivi  fino  a concorrenza
dell'importo di euro 25.000.000,00 conformemente alla sussistenza dei
limiti dell'indebitamento ai sensi dell'art. 10 della legge 16 maggio
1970, n. 281 e successive modificazioni.
   2.  I  mutui  predetti  possono  essere  stipulati  alle  seguenti
condizioni:
   tasso massimo: 6,00%;
   durata   massima   del  periodo  di  ammortamento:  anni  30,  con
possibilita'  di  rinegoziazione  o  estinzione anticipata in sede di
stipulazione.
   3. Le rate di ammortamento dei mutui stipulati al 31 dicembre 2007
e  di  quelli  per  i  quali si autorizza la contrazione a valere per
l'anno 2008, pari a presumibili euro 82.000.000,00, sono iscritte nei
capitoli  appartenenti  alle U.P.B. 16.01.002 e 16.03.002 dello stato
di  previsione della spesa del presente bilancio e saranno mantenute,
in rapporto alla loro determinazione definitiva, ne medesimi stati di
previsione  degli  esercizi e venire, per tutti i periodi di servizio
dei prestiti.
   4. In alternativa alla contrazione dei mutui di cui al primo comma
del  presente  articolo e per il rifinanziamento dei mutui pregressi,
la Giunta regionale e' autorizzata ad emettere obbligazioni.