Art. 26. Mutui passivi 1. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, e' autorizzata, nel corso dell'anno finanziario 2008 e nel rispetto delle condizioni indicate nel presente articolo a stipulare mutai passivi fino a concorrenza dell'importo di euro 25.000.000,00 conformemente alla sussistenza dei limiti dell'indebitamento ai sensi dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni. 2. I mutui predetti possono essere stipulati alle seguenti condizioni: tasso massimo: 6,00%; durata massima del periodo di ammortamento: anni 30, con possibilita' di rinegoziazione o estinzione anticipata in sede di stipulazione. 3. Le rate di ammortamento dei mutui stipulati al 31 dicembre 2007 e di quelli per i quali si autorizza la contrazione a valere per l'anno 2008, pari a presumibili euro 82.000.000,00, sono iscritte nei capitoli appartenenti alle U.P.B. 16.01.002 e 16.03.002 dello stato di previsione della spesa del presente bilancio e saranno mantenute, in rapporto alla loro determinazione definitiva, ne medesimi stati di previsione degli esercizi e venire, per tutti i periodi di servizio dei prestiti. 4. In alternativa alla contrazione dei mutui di cui al primo comma del presente articolo e per il rifinanziamento dei mutui pregressi, la Giunta regionale e' autorizzata ad emettere obbligazioni.