Art. 26. Attuazione del riassetto organizzativo del sistema delle Agenzie 1. Ai fini di cui all'art. 25 la Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, promuove una intesa-quadro con le Province ed i Comuni soci delle Agenzie locali per la mobilita' finalizzata alla realizzazione del processo di riassetto organizzativo del sistema delle Agenzie medesime, delineato dal presente articolo. Nell'ambito dell'intesa quadro sono evidenziati in particolare i criteri di massima efficacia ed economicita' gestionale a cui il processo di riorganizzazione dovra' essere finalizzato. 2. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge le Agenzie realizzano quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lettere a), b) e c). 3. Entro il 31 dicembre 2010 le Agenzie realizzano quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lettera d). 4. Le gare per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale bandite dopo l'entrata in vigore della presente legge devono prevedere l'attuazione di quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lettera e). Non e' ammessa la proroga di affidamenti non conformi alla citata lettera e).