Art. 26.
 
                  Servizi generali ed amministrativi
   1. Le case di cura private devono essere dotate di adeguati locali
ed attrezzature destinate a:
     a) cucina, anche per la preparazione di diete speciali;
     b) dispensa;
     c) lavanderia e guardaroba;
     d) disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione.
   2.  La  valutazione  dell'adeguatezza  dei  locali  va fatta anche
tenendo conto dei percorsi.
   3.   I   servizi  destinati  alla  preparazione,  manipolazione  e
conservazione degli alimenti  devono  essere  conformi  alla  vigente
normativa in materia.
   4. Per il servizio di lavanderia sono indispensabili:
     a)   linee   separate  ed  esclusive  consistenti  in  lavaggio,
trattamento  con  mangano,  essiccatoio,  deposito   riservato   alla
biancheria pulita;
     b)  idoneo  sistema  per  la  raccolta  ed  il  trasporto  della
biancheria sporca.
   5.  Il servizio di cucina puo' essere assicurato anche all'esterno
attraverso contatti con ditte specializzate, regolarmente autorizzate
dall'autorita'  sanitaria  competente  anche  per  quanto riguarda le
condizioni di trasporto. In ogni caso, deve essere garantita in  modo
idoneo  la  preparazione  delle diete speciali. Sono altresi' ammessi
contratti esterni  per  le  prestazioni  di  lavanderia  con  aziende
specializzate  purche'  gli  impianti  utilizzati  e  le modalita' di
trattamento  e  trasporto  siano  appositamente   autorizzati   dalla
competente autorita' sanitaria.
   6.  Il  servizio  di  disinfezione  e  disinfestazione deve essere
dotato dei locali e delle attrezzature occorrenti per  le  operazioni
di   disinfezione   e   disinfestazione  degli  effetti  personali  e
letterecci, della biancheria  ed  in  genere  dei  materiali  infetti
nonche' per il deposito dei disinfettanti e disinfestanti. Le case di
cura possono consociarsi fra loro per  la  gestione  di  stazioni  di
disinfezione   e   disinfestazione,   assicurando,  comunque,  idonee
modalita' di trasporto. Il  servizio  di  disinfestazione  ambientale
puo' essere affidato anche a ditte esterne.
   7.  Le  case di cura che gestiscono unita' funzionali chirurgiche,
ostetriche e servizi di endoscopia devono disporre di idoneo servizio
di  sterilizzazione  centralizzato  ovvero  di  servizi  abbinati  al
complesso operatorio od all'unita' di endoscopia. Nelle altre case di
cura  il  servizio  di  sterilizzazione  deve  essere  adeguato  alle
esigenze connesse  alle  specifiche  attivita'  svolte.  Puo'  essere
affidata  all'esterno  la  sterilizzazione  mediante impiego di mezzi
gassosi e radianti.
   8. Le case di cura devono, inoltre, disporre:
     a)  di  servizi amministrativi commisurati alla dimensione ed al
tipo della struttura;
     b) di servizi per il personale;
     c)  di un servizio per l'assistenza religiosa dei degenti dotato
di un ambiente dove svolgere le funzioni od i riti religiosi;
     d)   di   un   servizio   mortuario,   accessibile  direttamente
dall'esterno, dotato di:
     1)  locali  destinati  all'osservazione, deposito ed esposizione
delle salme;
     2)  il  deposito  deve  essere  dotato  di  idonei  impianti  di
refrigerazione;
     3)  locali  per eventuali riscontri anatomo-patologici, ai sensi
della legge 15 febbraio 1961, n. 83, ove  tali  riscontri  non  siano
affidati all'esterno, tramite apposita convenzione;
     4) locale per dolenti con annessi servizi igienici.