Art. 26. Servizi generali ed amministrativi 1. Le case di cura private devono essere dotate di adeguati locali ed attrezzature destinate a: a) cucina, anche per la preparazione di diete speciali; b) dispensa; c) lavanderia e guardaroba; d) disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione. 2. La valutazione dell'adeguatezza dei locali va fatta anche tenendo conto dei percorsi. 3. I servizi destinati alla preparazione, manipolazione e conservazione degli alimenti devono essere conformi alla vigente normativa in materia. 4. Per il servizio di lavanderia sono indispensabili: a) linee separate ed esclusive consistenti in lavaggio, trattamento con mangano, essiccatoio, deposito riservato alla biancheria pulita; b) idoneo sistema per la raccolta ed il trasporto della biancheria sporca. 5. Il servizio di cucina puo' essere assicurato anche all'esterno attraverso contatti con ditte specializzate, regolarmente autorizzate dall'autorita' sanitaria competente anche per quanto riguarda le condizioni di trasporto. In ogni caso, deve essere garantita in modo idoneo la preparazione delle diete speciali. Sono altresi' ammessi contratti esterni per le prestazioni di lavanderia con aziende specializzate purche' gli impianti utilizzati e le modalita' di trattamento e trasporto siano appositamente autorizzati dalla competente autorita' sanitaria. 6. Il servizio di disinfezione e disinfestazione deve essere dotato dei locali e delle attrezzature occorrenti per le operazioni di disinfezione e disinfestazione degli effetti personali e letterecci, della biancheria ed in genere dei materiali infetti nonche' per il deposito dei disinfettanti e disinfestanti. Le case di cura possono consociarsi fra loro per la gestione di stazioni di disinfezione e disinfestazione, assicurando, comunque, idonee modalita' di trasporto. Il servizio di disinfestazione ambientale puo' essere affidato anche a ditte esterne. 7. Le case di cura che gestiscono unita' funzionali chirurgiche, ostetriche e servizi di endoscopia devono disporre di idoneo servizio di sterilizzazione centralizzato ovvero di servizi abbinati al complesso operatorio od all'unita' di endoscopia. Nelle altre case di cura il servizio di sterilizzazione deve essere adeguato alle esigenze connesse alle specifiche attivita' svolte. Puo' essere affidata all'esterno la sterilizzazione mediante impiego di mezzi gassosi e radianti. 8. Le case di cura devono, inoltre, disporre: a) di servizi amministrativi commisurati alla dimensione ed al tipo della struttura; b) di servizi per il personale; c) di un servizio per l'assistenza religiosa dei degenti dotato di un ambiente dove svolgere le funzioni od i riti religiosi; d) di un servizio mortuario, accessibile direttamente dall'esterno, dotato di: 1) locali destinati all'osservazione, deposito ed esposizione delle salme; 2) il deposito deve essere dotato di idonei impianti di refrigerazione; 3) locali per eventuali riscontri anatomo-patologici, ai sensi della legge 15 febbraio 1961, n. 83, ove tali riscontri non siano affidati all'esterno, tramite apposita convenzione; 4) locale per dolenti con annessi servizi igienici.