Art. 26. Regolamento interno Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione approva il regolamento interno dell'Istituto che disciplina il funzionamento degli organi statutari e delle strutture operative, gli aspetti dell'ordinamento del personale, non riservati alla legge regionale, nonche' le modalita' per l'accesso dei terzi ai dati ed alle informazioni in possesso dell'Istituto. Il regolamento interno e' deliberato dal consiglio di amministrazione sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello regionale, ed e' sottoposto all'approvazione del consiglio regionale.