Art. 26.
                         Regolamento interno
 
   Entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore della presente legge il
consiglio  di  amministrazione   approva   il   regolamento   interno
dell'Istituto  che disciplina il funzionamento degli organi statutari
e  delle  strutture  operative,  gli  aspetti  dell'ordinamento   del
personale,  non  riservati alla legge regionale, nonche' le modalita'
per l'accesso dei terzi ai dati  ed  alle  informazioni  in  possesso
dell'Istituto.
   Il   regolamento   interno   e'   deliberato   dal   consiglio  di
amministrazione sentite le organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori
dipendenti  maggiormente  rappresentative  a livello regionale, ed e'
sottoposto all'approvazione del consiglio regionale.