Art. 26.
              Scioglimento delle compagnie barracellari
 
   1.  Lo  scioglimento delle compagnie barracellari e' decretato dal
consiglio comunale, e in caso di inerzia ai sensi dell'art. 14  della
legge  regionale  23 ottobre 1978, n. 62, qualora ricorrano motivi di
eccezionale gravita' o per accertata e  reiterata  impossibilita'  di
regolare funzionamento della compagnia.