Art. 26. Utilizzazione dei residui finanziari della legge regionale n. 2 del 1986 1. Per assicurare la completa utilizzazione degli stanziamenti previsti per le finalita' degli articoli 4, 7 e 9 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 2, la disponibilita' non ancora erogata viene utilizzata per tutte le acquisizioni dei terreni da effettuarsi in virtu' della citata legge.