Art. 26. Permessi 1. Ogni cacciatore, all'interno dell'azienda, deve essere in possesso di permesso numerato su cui annotare i capi abbattuti nonche' dei documenti prescritti dalle disposizioni vigenti. 2. Le annotazioni dei capi abbattuti sono poi riportate, giornalmente, a cura del titolare dell'azienda, nel registro di cui all'articolo 25.