Art. 26.
                              Permessi
 
  1.  Ogni  cacciatore,  all'interno  dell'azienda,  deve  essere  in
possesso  di  permesso  numerato  su  cui  annotare  i capi abbattuti
nonche' dei documenti prescritti dalle disposizioni vigenti.
  2.  Le  annotazioni  dei  capi  abbattuti   sono   poi   riportate,
giornalmente,  a  cura del titolare dell'azienda, nel registro di cui
all'articolo 25.