Art. 26 Contenimento e razionalizzazione della spesa per energia elettrica e telecomunicazioni 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi per l'amministrazione regionale, il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale avvia le procedure per pervenire alla gestione centralizzata delle utenze di energia elettrica e di telecomunicazioni, utilizzate dagli uffici regionali per esigenze di funzionamento e a tal fine provvede, con il supporto degli attuali titolari, alla trasformazione dei relativi rapporti in contratti stipulati mediante procedure di evidenza pubblica, adesione a convenzioni o ad accordi quadro. 2. In relazione all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione e' autorizzato, su richiesta del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, ad operare le corrispondenti variazioni compensative nei capitoli del bilancio della Regione in atto utilizzati per il pagamento delle suddette utenze.