Art. 26 
 
Contenimento e razionalizzazione della spesa per energia elettrica  e
                          telecomunicazioni 
 
  1. Al fine  di  conseguire  gli  obiettivi  di  contenimento  e  di
razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi per
l'amministrazione regionale, il Dipartimento regionale della funzione
pubblica e del  personale  avvia  le  procedure  per  pervenire  alla
gestione  centralizzata  delle  utenze  di  energia  elettrica  e  di
telecomunicazioni, utilizzate dagli uffici regionali per esigenze  di
funzionamento e a tal fine provvede, con il  supporto  degli  attuali
titolari, alla trasformazione  dei  relativi  rapporti  in  contratti
stipulati  mediante  procedure  di  evidenza  pubblica,  adesione   a
convenzioni o ad accordi quadro. 
  2.  In  relazione  all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo il Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
- Ragioneria generale della Regione e' autorizzato, su richiesta  del
Dipartimento regionale della funzione pubblica e  del  personale,  ad
operare le corrispondenti variazioni compensative  nei  capitoli  del
bilancio della Regione in atto  utilizzati  per  il  pagamento  delle
suddette utenze.