Art. 26 
 
                 Contributo al Comune di Arta Terme 
 
  1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Comune
di Arta Terme un contributo di 80.000 euro a ristoro degli  oneri  di
ammortamento  dei  mutui   contratti   negli   anni   pregressi   per
l'adeguamento funzionale e la ristrutturazione del complesso termale,
nonche' a copertura degli oneri, anche gia' sostenuti, per interventi
di adeguamento di strutture e impianti alle normative vigenti. 
  2. La domanda per la concessione del contributo di cui al  comma  1
e' presentata, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, alla Direzione centrale  attivita'  produttive,
commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali,  corredata  di
una relazione illustrativa, dei contratti di mutuo con relativo piano
di ammortamento e del prospetto riepilogativo degli oneri  finanziari
sostenuti, nonche' di un quadro economico degli  interventi  previsti
per interventi  di  adeguamento.  Nel  decreto  di  concessione  sono
stabilite  le  modalita'  di  erogazione  e  di  rendicontazione  del
contributo ai sensi della legge regionale 7/2000. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di
80.000  euro  per  l'anno  2015  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
9.1.2.3420 e del capitolo 1897 di nuova istituzione  nello  stato  di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
2015-2017 e del  bilancio  per  l'anno  2015,  con  la  denominazione
"Contributo al  Comune  di  Arta  Terme  a  ristoro  degli  oneri  di
ammortamento  dei  mutui  contratti  negli  anni  pregressi   e   per
l'adeguamento  strutture  e  impianti  del  complesso  termale   alle
normative vigenti". 
  4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si  provvede
mediante storno di pari importo per l'anno 2015 a carico  dell'unita'
di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1889 dello stato di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2015-2017  e  del
bilancio per l'anno 2015.