Art. 26 Abrogazioni 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, la legge regionale n. 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e' abrogata. 2. Gli articoli 2, 2-bis, 6-bis, 7, 8, 9 e 11, della legge regionale n. 91/1998 sono abrogati a decorrere dall'approvazione dei corrispondenti atti di pianificazione di distretto. 3. L'art. 17 della legge regionale n. 91/1998 e' abrogato a decorrere dall'istituzione delle autorita' di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 152/2006. 4. Delle abrogazioni di cui ai commi 2 e 3, e' data comunicazione mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.