Art. 26 
 
Studio di impatto ambientale. Sostituzione dell'art. 50  della  legge
                        regionale n. 10/2010 
 
  1. L'art. 50 della legge regionale n.  10/2010  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 50 (Studio di impatto ambientale). - 1. Lo studio di  impatto
ambientale di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 152/2006  e'
predisposto tenendo conto anche degli esiti della eventuale procedura
di verifica di assoggettabilita'. 
  2. Lo studio di cui al comma 1  descrive  anche  la  relazione  del
progetto con le norme ed i vincoli, nonche' con i piani e programmi a
carattere settoriale, territoriale, ambientale e paesaggistico. 
  3.  In  attuazione  dei  principi  generali  per   la   valutazione
dell'impatto ambientale, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n.
152/2006, con particolare riferimento alla  necessita'  di  garantire
un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attivita'  economica,
lo studio di cui al comma 1 contiene altresi' un allegato che,  anche
sulla base dei contenuti eventualmente definiti ai sensi dell'art. 21
del  decreto  legislativo  n.  152/2006,  illustra  e  quantifica  le
ricadute socio economiche del progetto  sul  territorio  interessato,
con riferimento: 
    a) agli effetti  attesi  sui  livelli  occupazionali,  diretti  e
indotti, prodotti sia in  fase  di  realizzazione  che  di  esercizio
dell'opera; 
    b) ai benefici economici attesi per  il  territorio,  diretti  ed
indiretti, prodotti sia in fase di  realizzazione  che  di  esercizio
dell'opera.».