Art. 26 Studio di impatto ambientale. Sostituzione dell'art. 50 della legge regionale n. 10/2010 1. L'art. 50 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 50 (Studio di impatto ambientale). - 1. Lo studio di impatto ambientale di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 152/2006 e' predisposto tenendo conto anche degli esiti della eventuale procedura di verifica di assoggettabilita'. 2. Lo studio di cui al comma 1 descrive anche la relazione del progetto con le norme ed i vincoli, nonche' con i piani e programmi a carattere settoriale, territoriale, ambientale e paesaggistico. 3. In attuazione dei principi generali per la valutazione dell'impatto ambientale, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento alla necessita' di garantire un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attivita' economica, lo studio di cui al comma 1 contiene altresi' un allegato che, anche sulla base dei contenuti eventualmente definiti ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 152/2006, illustra e quantifica le ricadute socio economiche del progetto sul territorio interessato, con riferimento: a) agli effetti attesi sui livelli occupazionali, diretti e indotti, prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio dell'opera; b) ai benefici economici attesi per il territorio, diretti ed indiretti, prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio dell'opera.».