Art. 27.
                     Norme transitorie e finali
    1. La  presente  legge  entra  in  vigore  il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Calabria.
    2. Con  l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere
efficacia  tutti  quei  provvedimenti afferenti alla disciplina della
pesca  nelle  acque  interne  della  Regione Calabria precedentemente
adottati  dalla  stessa  o  dalle sue province che contrastano con le
presenti  disposizioni.  E'  fatto obbligo a chiunque di rispettare e
far   osservare  la  presente  normativa  come  legge  della  Regione
Calabria.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
      Catanzaro, 26 novembre 2001
                            CHIARAVALLOTI