Art. 27. Disposizioni transitorie per la classificazione in zone acustiche del territorio comunale 1. In sede di prima applicazione, i comuni adottano la classificazione in zone acustiche del territorio comunale secondo le procedure di cui all'Art. 12, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le classificazioni in zone acustiche del territorio comunale, adottate alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore di proposta preliminare ai sensi dell'Art. 12. I comuni trasmettono i relativi provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai soggetti previsti dall'Art. 12, comma 2. A tali provvedimenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del citato Art. 12, ma con i termini ridotti della meta'. 3. Entro un anno dalla data di pubblicazione della classificazione in zone acustiche di cui ai commi 1 e 2, i comuni coordinano gli strumenti urbanistici comunali, anche solo adottati, con la classificazione stessa. Tale coordinamento e' verificato dalla provincia o dalla Regione in sede, rispettivamente, di verifica di conformita' ovvero di approvazione degli strumenti urbanistici ai sensi degli articoli 33, 42 e 66 della legge regionale n. 38/1999 e successive modifiche. Qualora gli strumenti urbanistici comunali siano stati adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, gli stessi possono essere verificati o approvati ai sensi della normativa citata, anche in assenza della classificazione in zone acustiche del territorio comunale, purche' non sia decorso il termine di cui al comma 1. 4. In attesa che i comuni provvedano alla classificazione in zone acustiche ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano i limiti di cui all'Art. 6, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1991.