Art. 27.
Disposizioni transitorie per la classificazione in zone acustiche del
                         territorio comunale
    1.   In   sede  di  prima  applicazione,  i  comuni  adottano  la
classificazione  in zone acustiche del territorio comunale secondo le
procedure  di cui all'Art. 12, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
    2.  Le classificazioni in zone acustiche del territorio comunale,
adottate  alla  data di entrata in vigore della presente legge, hanno
valore  di  proposta  preliminare  ai  sensi  dell'Art.  12. I comuni
trasmettono  i relativi provvedimenti, entro trenta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, ai soggetti previsti
dall'Art.   12,   comma 2.  A  tali  provvedimenti  si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del citato Art. 12, ma con i
termini ridotti della meta'.
    3.   Entro   un   anno   dalla   data   di   pubblicazione  della
classificazione  in  zone  acustiche  di cui ai commi 1 e 2, i comuni
coordinano  gli  strumenti urbanistici comunali, anche solo adottati,
con la classificazione stessa. Tale coordinamento e' verificato dalla
provincia  o  dalla  Regione in sede, rispettivamente, di verifica di
conformita'  ovvero  di  approvazione  degli strumenti urbanistici ai
sensi  degli  articoli 33, 42 e 66 della legge regionale n. 38/1999 e
successive  modifiche.  Qualora  gli  strumenti  urbanistici comunali
siano  stati  adottati  prima  della  data di entrata in vigore della
presente  legge,  gli stessi possono essere verificati o approvati ai
sensi  della normativa citata, anche in assenza della classificazione
in zone acustiche del territorio comunale, purche' non sia decorso il
termine di cui al comma 1.
    4. In attesa che i comuni provvedano alla classificazione in zone
acustiche  ai  sensi  dei  commi  1 e 2, si applicano i limiti di cui
all'Art.  6,  comma  1  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 marzo 1991.