Art. 27.
                Estensione delle superfici utilizzate
    1.  Nei  boschi  governati  a  ceduo l'estensione di ogni singola
superficie  utilizzata accorpata all'interno di una stessa proprieta'
non puo' superare il limite di cinque ettari.
    2.  All'interno  della  stesa  proprieta' sono vietati i tagli di
utilizzazione che, in contiguita' con aree boscate denudate per varie
cause,  comprese  le  utilizzazioni  eseguite nei precedenti tre anni
interessano una superficie superiore a dieci ettari.
    3.  Le superfici utilizzate non si intendono accorpate o contigue
se  separate  da  fasce  di  bosco  adulto  di  almeno cento metri di
profondita'.
    4. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti
viene  applicata la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, commi
3 e 11, della legge regionale n. 28/2001.