Art. 27. Estensione delle superfici utilizzate 1. Nei boschi governati a ceduo l'estensione di ogni singola superficie utilizzata accorpata all'interno di una stessa proprieta' non puo' superare il limite di cinque ettari. 2. All'interno della stesa proprieta' sono vietati i tagli di utilizzazione che, in contiguita' con aree boscate denudate per varie cause, comprese le utilizzazioni eseguite nei precedenti tre anni interessano una superficie superiore a dieci ettari. 3. Le superfici utilizzate non si intendono accorpate o contigue se separate da fasce di bosco adulto di almeno cento metri di profondita'. 4. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, commi 3 e 11, della legge regionale n. 28/2001.