Art. 27. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione con effetto dal 1° gennaio 2005. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 13 dicembre 2004 PACE