Art. 27.
Disposizioni relative ai programmi di intervento previsti dalla legge
regionale  17  settembre  1984,  n.  53 «Interventi finanziari per la
qualificazione  e lo sviluppo delle attivita' ricettive» e successive
                             modifiche.

1.  Nelle  more  dell'entrata  in  vigore del regolamento autorizzato
previsto  dalla  legge  regionale  concernente  l'organizzazione  del
sistema  turistico  laziale, e' sospesa l'attuazione del programma di
intervento  di  cui  alla legge regionale n. 53/1984 per l'anno 2008,
costituito  dalle  domande  pervenute dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno
2007.  2. In applicazione della legge regionale n. 53/1984 ed al fine
di  dare  attuazione  al  programma  di  intervento  per l'anno 2007,
costituito  dalle  domande  pervenute dal 1 gennaio 2006 al 30 giugno
2006,  alle istanze di contributo ritenute ammissibili e' concesso un
contributo fino al 20 per cento delle spese ammissibili con un limite
massimo di 100.000,00 euro.