Art. 27. Disposizioni relative ai programmi di intervento previsti dalla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 «Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attivita' ricettive» e successive modifiche. 1. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento autorizzato previsto dalla legge regionale concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, e' sospesa l'attuazione del programma di intervento di cui alla legge regionale n. 53/1984 per l'anno 2008, costituito dalle domande pervenute dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno 2007. 2. In applicazione della legge regionale n. 53/1984 ed al fine di dare attuazione al programma di intervento per l'anno 2007, costituito dalle domande pervenute dal 1 gennaio 2006 al 30 giugno 2006, alle istanze di contributo ritenute ammissibili e' concesso un contributo fino al 20 per cento delle spese ammissibili con un limite massimo di 100.000,00 euro.