Art. 27.
                 Annullamento dei diritti di credito

   1.    La   Giunta   regionale   e'   autorizzata,   individuandone
opportunamente   le   condizioni   e   le   modalita',   a   disporre
l'annullamento dei diritti di credito vantati dalla Regione quando il
costo  delle  operazioni  di  esazione  di  ciascuna  entrata risulti
eccessivo rispetto alla misura dell'entrata stessa.
   2.  Il limite massimo di ciascun credito annullabile e' fissato in
€ 10,00.