Art. 27. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 29 febbraio 2008 Il vicepresidente: Gelli La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 febbraio 2008. (Omissis).