Art. 27.

                          Entrata in vigore


   1.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 29 febbraio 2008

                      Il vicepresidente: Gelli

La presente  legge  e'  stata approvata dal Consiglio regionale nella
   seduta del 26 febbraio 2008.
(Omissis).