Art. 27.

            Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998



   1.  Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 30 del 1998 e'
soppressa  la  locuzione  «secondo le modalita' previste dall'art. 25
della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla
tutela e l'uso del territorio),».
   2.  Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 30 del 1998 e' inserito
il seguente:
   «Art.  5-bis  (Procedimento  di  approvazione  del  PRIT). - 1. Il
procedimento  disciplinato  dal  presente articolo trova applicazione
per l'elaborazione e l'approvazione del PRIT e delle sue varianti.
   2.  La Giunta regionale elabora un documento preliminare del piano
e  lo  comunica  all'Assemblea legislativa. Sulla comunicazione della
Giunta  l'Assemblea  legislativa si esprime attraverso l'approvazione
di  un ordine del giorno. Successivamente il Presidente della Regione
per   l'esame   congiunto   del  documento  preliminare  convoca  una
conferenza  di  pianificazione  ai  sensi  dell'art.  14  della legge
regionale  n.  20  del  2000, chiamando a parteciparvi ai sensi dello
stesso  art.  14,  comma  3,  le  province,  i  comuni presenti nella
Conferenza  Regione-Autonomie  locali  e  le Regioni contermini. Sono
inoltre  chiamati  a  partecipare alla conferenza, ai sensi dell'art.
14,  comma 4 della legge regionale n. 20 del 2000, i soggetti gestori
delle infrastrutture per la mobilita' di rilievo almeno regionale.
   3.  A  seguito  delle  conclusioni  della fase della conferenza di
pianificazione,  l'Assemblea  legislativa  adotta  il  piano,  previo
parere  della  Conferenza  Regione-Autonomie  locali. Copia del piano
adottato e' trasmesso agli enti indicati dal comma 2.
   4.  Il  piano adottato e' depositato presso le sedi dell'Assemblea
legislativa  e delle province per sessanta giorni dalla pubblicazione
nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  dell'avviso dell'avvenuta
adozione.  L'avviso  contiene l'indicazione degli enti presso i quali
il  piano  e'  depositato  e  dei termini entro i quali chiunque puo'
prenderne  visione.  L'avviso  e'  pubblicato  altresi'  su almeno un
quotidiano a diffusione regionale.
   5.  Entro  la  scadenza  del termine di deposito di cui al comma 4
possono formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti:
    a) gli enti e organismi pubblici;
    b)  le  associazioni  ambientali,  economiche  e sociali e quelle
costituite  per la tutela di interessi diffusi presenti nei territori
interessati.
   6.  L'Assemblea  legislativa,  entro  i successivi novanta giorni,
decide sulle osservazioni e approva il piano.
   7. Copia integrale del piano approvato e' depositata per la libera
consultazione  presso la Regione ed e' trasmessa alle amministrazioni
di  cui  al  comma  3.  La  Regione  provvede  alla pubblicazione nel
Bollettino   ufficiale  dell'avviso  dell'avvenuta  approvazione  del
piano.   Dell'approvazione   e'   data   altresi'   notizia,  a  cura
dell'amministrazione  regionale, con avviso su almeno un quotidiano a
diffusione regionale.
   8.   Il   piano  entra  in  vigore  dalla  data  di  pubblicazione
dell'avviso dell'approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione,
ai sensi del comma 7.».
   3.  Alla  fine del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 30
del 1998 e' aggiunta la locuzione: «, nonche' i piani di bacino».
   4. Il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 30 del 1998 e'
sostituito dal seguente:
   «2.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'art.  13,  comma  3,
l'Agenzia  e'  costituita  nelle  forme  organizzative  basate  sulla
convenzione  fra  enti  locali  ai  sensi  dell'art.  30  del decreto
legislativo n. 267 del 2000.».
   5. I commi 1 e 2 dell'art. 45 della legge regionale n. 30 del 1998
sono abrogati.