Art. 27. Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998 1. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 30 del 1998 e' soppressa la locuzione «secondo le modalita' previste dall'art. 25 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio),». 2. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 30 del 1998 e' inserito il seguente: «Art. 5-bis (Procedimento di approvazione del PRIT). - 1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PRIT e delle sue varianti. 2. La Giunta regionale elabora un documento preliminare del piano e lo comunica all'Assemblea legislativa. Sulla comunicazione della Giunta l'Assemblea legislativa si esprime attraverso l'approvazione di un ordine del giorno. Successivamente il Presidente della Regione per l'esame congiunto del documento preliminare convoca una conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 20 del 2000, chiamando a parteciparvi ai sensi dello stesso art. 14, comma 3, le province, i comuni presenti nella Conferenza Regione-Autonomie locali e le Regioni contermini. Sono inoltre chiamati a partecipare alla conferenza, ai sensi dell'art. 14, comma 4 della legge regionale n. 20 del 2000, i soggetti gestori delle infrastrutture per la mobilita' di rilievo almeno regionale. 3. A seguito delle conclusioni della fase della conferenza di pianificazione, l'Assemblea legislativa adotta il piano, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali. Copia del piano adottato e' trasmesso agli enti indicati dal comma 2. 4. Il piano adottato e' depositato presso le sedi dell'Assemblea legislativa e delle province per sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso contiene l'indicazione degli enti presso i quali il piano e' depositato e dei termini entro i quali chiunque puo' prenderne visione. L'avviso e' pubblicato altresi' su almeno un quotidiano a diffusione regionale. 5. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 4 possono formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti: a) gli enti e organismi pubblici; b) le associazioni ambientali, economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi presenti nei territori interessati. 6. L'Assemblea legislativa, entro i successivi novanta giorni, decide sulle osservazioni e approva il piano. 7. Copia integrale del piano approvato e' depositata per la libera consultazione presso la Regione ed e' trasmessa alle amministrazioni di cui al comma 3. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano. Dell'approvazione e' data altresi' notizia, a cura dell'amministrazione regionale, con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale. 8. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi del comma 7.». 3. Alla fine del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 30 del 1998 e' aggiunta la locuzione: «, nonche' i piani di bacino». 4. Il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 30 del 1998 e' sostituito dal seguente: «2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13, comma 3, l'Agenzia e' costituita nelle forme organizzative basate sulla convenzione fra enti locali ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000.». 5. I commi 1 e 2 dell'art. 45 della legge regionale n. 30 del 1998 sono abrogati.