Art. 27 
 
Modificazioni  dell'art.  36  del  D.P.G.P.  30  settembre  1994,  n.
                             12-10/Leg. 
 
    1. Nell'articolo 36 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) alla lettera a) del comma 1 le parole «75  e  76  del  regio
decreto 25 maggio 1895, n. 350» sono sostituite dalle  seguenti:  «da
158 a 164 del decreto del Presidente  della  Repubblica  21  dicembre
1999, n. 554». 
      b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei casi  di:  a)
opere o lavori di importo non superiore a 26.000 euro;  b)  forniture
di importo non superiore a 50.000 euro; 
      c) opere o lavori di  importo  non  superiore  a  50.000  euro,
qualora l'incidenza del costo della manodopera e  del  personale  non
sia superiore al 50  per  cento  dell'importo  di  contratto,  d)  e'
sufficiente che il  direttore  dei  lavori  apponga  il  visto  sulla
fattura o sulla nota dei lavori eseguiti,  anche  in  relazione  alla
congruita' dei prezzi  applicati  ed  alla  regolare  esecuzione  dei
lavori.».