Art. 27 Procedure di valutazione 1. La fissazione degli obiettivi, la verifica dei risultati e la valutazione sono effettuate secondo criteri e modalita' definiti con provvedimento della giunta regionale: a) dai direttori generali in stretta collaborazione con il nucleo di valutazione di cui all'art. 28, con il supporto della struttura competente, per i dirigenti; b) dalla giunta regionale che si avvale del nucleo di valutazione, limitatamente a esperti esterni per il segretario generale e nella sua integrita' per i direttori generali. 2. Le strutture che svolgono funzioni di verifica e controllo interno operano in posizione di autonomia rispetto alle direzioni e ai dipartimenti, dipendono sotto il profilo organizzativo dal segretario generale e rispondono del loro operato esclusivamente agli organi di direzione politica.