Art. 27. Personale medico 1. Il personale medico delle case di cura private espleta la propria attivita' con rapporto di lavoro dipendente, a tempo pieno od a tempo definito ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, secondo i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria ovvero con rapporto convenzionale. 2. Il regolamento interno della casa di cura privata deve prevedere la dotazione di personale medico e deve indicare le attribuzioni, i compiti e le responsabilita' di ciascun medico, l'orario di lavoro ed i criteri per i turni di servizio nonche' le modalita' di effettuazione della guardia medica. Il personale medico comunque impiegato nella casa di cura non puo' avere un impegno orario settimanale inferiore a quello previsto per il tempo definito. Le convenzioni di cui al precedente primo comma devono indicare: a) il tipo di rapporto convenzionato (saltuario, a tempo parziale ed altro); b) la durata del rapporto stesso; c) la natura dell'attivita' professionale che il medico convenzionato e' tenuto a svolgere; d) le attribuzioni e le funzioni del medico convenzionato per quanto concerne la diagnosi e la cura dei ricoverati, in rapporto alle responsabilita' dei medici dipendenti; e) i termini per la reperibilita' e pronta disponibilita' del medico convenzionato.