Art. 27.
      Struttura organizzativa e dotazione organica del personale
 
   La  struttura  organizzativa  dell'Istituto,  per  assolvere  alle
attivita' di  studio,  ricerca,  elaborazione  e  documentazione,  si
articola  nel  servizio  ricerche  economiche e sociali, nel servizio
ricerche  territoriali,  nel  servizio  amministrativo  e  segreteria
generale.
   Con  successiva  legge  regionale,  previo studio di uno specifico
progetto di fattibilita' promosso dallo I.A.R.E.S.,  sara'  istituito
ed  organizzato il sistema informativo socio-economico e territoriale
dell'Istituto.
   Il  consiglio  di amministrazione, su proposta del presidente, nei
limiti  dei  posti  di  ottava  qualifica  previsti  in  organico   e
nell'ambito  dei  servizi  e  degli  uffici,  puo'  costituire unita'
operative  con   specifiche   attribuzioni   nonche'   strutture   di
collegamento  con  gli  organi  e  gli  uffici della programmazione e
dell'informatica della regione.
   La  struttura organizzativa dell'Istituto e' fissata dall'allegato
A) della presente legge.
   Le  dotazioni  organiche del ruolo unico del personale dei singoli
profili professionali sono riportate nell'allegato B) della  presente
legge (tabelle n. 1 e n. 2).
   Le   dotazioni   organiche   della   prima   e  seconda  qualifica
dirigenziale  e  della  ottava  qualifica,  suddivise   per   singole
strutture, sono riportate nell'allegato C) della presente legge.
   Per   l'accesso   alle   qualifiche   dirigenziali   e'  richiesto
inderogabilmente il diploma di laurea attinente ai rispettivi profili
professionali.