Art. 27. Struttura organizzativa e dotazione organica del personale La struttura organizzativa dell'Istituto, per assolvere alle attivita' di studio, ricerca, elaborazione e documentazione, si articola nel servizio ricerche economiche e sociali, nel servizio ricerche territoriali, nel servizio amministrativo e segreteria generale. Con successiva legge regionale, previo studio di uno specifico progetto di fattibilita' promosso dallo I.A.R.E.S., sara' istituito ed organizzato il sistema informativo socio-economico e territoriale dell'Istituto. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, nei limiti dei posti di ottava qualifica previsti in organico e nell'ambito dei servizi e degli uffici, puo' costituire unita' operative con specifiche attribuzioni nonche' strutture di collegamento con gli organi e gli uffici della programmazione e dell'informatica della regione. La struttura organizzativa dell'Istituto e' fissata dall'allegato A) della presente legge. Le dotazioni organiche del ruolo unico del personale dei singoli profili professionali sono riportate nell'allegato B) della presente legge (tabelle n. 1 e n. 2). Le dotazioni organiche della prima e seconda qualifica dirigenziale e della ottava qualifica, suddivise per singole strutture, sono riportate nell'allegato C) della presente legge. Per l'accesso alle qualifiche dirigenziali e' richiesto inderogabilmente il diploma di laurea attinente ai rispettivi profili professionali.