Art. 27. (art. 41 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3) (art. 22 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51) Certificato di esame e attestato di idoneita' 1. In caso di esito positivo dell'esame di idoneita', la commissione rilascia il relativo certificato che viene sottoscritto dal presidente. 2. L'attestato di idoneita' e' conferito dall'Assessore competente.