Art. 27.
          (art. 41 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
         (art. 22 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)
            Certificato di esame e attestato di idoneita'
 
   1.   In  caso  di  esito  positivo  dell'esame  di  idoneita',  la
commissione rilascia il relativo certificato che  viene  sottoscritto
dal presidente.
   2.   L'attestato   di   idoneita'   e'   conferito  dall'Assessore
competente.