Art. 27.
              Igiene, sicurezza e salubrita' del lavoro
 
   1.  Le  visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per
malattia  del  personale   sono   espletate   dalle   unita'   locali
socio-sanitarie  alle  quali  spetta  la competenza esclusiva di tale
accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la
certificazione  sara' portata a conoscenza dell'Amministrazione nella
parte in cui e' contenuta la sola prognosi.
   2. Le unita' locali socio-sanitarie hanno competenza in materia di
visite preventive e di controlli  periodici  connessi  con  attivita'
esposte  a  rischio  e in particolare in presenza di rischi derivanti
dall'uso continuato  di  video-terminali,  come  dispone  la  vigente
normativa Cee.
   3. Le unita' locali socio-sanitarie e gli altri organismi pubblici
a cio'  preposti  dalle  vigenti  disposizioni  hanno  competenza  in
materia di collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti
e strutture dell'Amministrazione.
   4.   Le  unita'  locali  socio-sanitarie  hanno  competenza  nella
promozione  di  misure  idonee  a  tutelare  la  salute  delle  donne
dipendenti,  in  relazione  alle  peculiarita'  psicofisiche  e  alla
prevedibilita' di rischi specifici con  particolare  attenzione  alle
situazioni  di  lavoro che possono rappresentare rischi per la salute
riproduttiva.
   5.  E'  istituito il libretto personale sanitario per garantire ai
lavoratori  che  operino  in  ambienti   insalubri   visite   mediche
periodiche  a  scopo  preventivo  secondo  le  modalita'  previste in
materia per il personale dei vigili del fuoco dagli allegati  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.