Art. 27. Igiene, sicurezza e salubrita' del lavoro 1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unita' locali socio-sanitarie alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sara' portata a conoscenza dell'Amministrazione nella parte in cui e' contenuta la sola prognosi. 2. Le unita' locali socio-sanitarie hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici connessi con attivita' esposte a rischio e in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuato di video-terminali, come dispone la vigente normativa Cee. 3. Le unita' locali socio-sanitarie e gli altri organismi pubblici a cio' preposti dalle vigenti disposizioni hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture dell'Amministrazione. 4. Le unita' locali socio-sanitarie hanno competenza nella promozione di misure idonee a tutelare la salute delle donne dipendenti, in relazione alle peculiarita' psicofisiche e alla prevedibilita' di rischi specifici con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva. 5. E' istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori che operino in ambienti insalubri visite mediche periodiche a scopo preventivo secondo le modalita' previste in materia per il personale dei vigili del fuoco dagli allegati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.